L'Unità Operativa, denominata “Bilancio, Programmazione e Tributi” si occupa dei seguenti servizi:
1) Contabilità del Comune
2) Gestione dell’imposta comunale degli immobili (ICI)
3) I.P.E.P.A. - Imposta sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni
4) Gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
5) TA.R.S.U. - Tassa Rifiuti Solidi Urbani
Dove trovare gli uffici dell'Unità Operativa: al primo piano nella sede del Municipio - piazza Aldo Moro (ex piazza Municipio) - tel. 0935/78749 - telefax 78750 - 78751.
Orario di ricevimento del pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14 - lunedì e mercoledì dalle 16 alle ore 19
I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili
Cos’è: è la tassa comunale applicata ai fabbricati, ed alle aree fabbricabili; i terreni agricoli sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art.15 della legge nr.984/77.
Debitori dell’imposta: Sono tenuti al pagamento del tributo i possessori di beni immobili siti nel territorio comunale e cioè:
1) il proprietario;
2) il titolare di diritto di usufrutto: colui che ha il diritto di godere del bene, potendone trarre ogni utilità che questo dà;
3) il titolare del diritto d’uso: colui che ha diritto di servirsi del bene, e se questo è fruttifero di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia;
4) il titolare del diritto di abitazione: colui che può abitare la casa oggetto del diritto. Rientrano tra i titolari di tale diritto:
a) in caso di decesso del coniuge il coniuge superstite sulla casa adibita a residenza;
b) in caso di separazione coniugale, consensuale o giudiziale o di divorzio,
il coniuge a cui è attribuito il diritto di abitare nella casa di residenza familiare.
5) il titolare del diritto di superficie o enfiteusi;
6) il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria ( leasing).
Non sono soggetti passivi I.C.I.:
a) il nudo proprietario;
b) il locatario;
c) il comodatario;
d) l’affittuario;
e) l’inquilino,
Leggi e regolamenti: D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.02.2005, esecutiva.
Beni imponibili
1) Fabbricati: per quelli iscritti in catasto il valore imponibile è quello risultante dalla rendita catastale moltiplicato: 100 per le categorie A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A11-C/2-C/3-C/4-C/5-C/6-C/7-B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7-B/8;
moltiplicato 50 per la categoria A/10 e tutto il gruppo D; moltiplicato 34 per la categoria C/1.
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili occorre tener presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 % ;
-dell’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
-Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e) del D. Lgs. nr. 446/97, che verranno considerate abitazioni principali , con conseguente estensione dell’applicazione della prima detrazione prevista dalla legge, ma di importo pari ad euro 51,65, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, intendendosi per parente il solo rapporto tra genitori e figli;
Ai fini della validità dell’estensione della detrazione di cui al comma precedente, è fatto obbligo al contribuente interessato della presentazione presso l’ufficio I.C.I., della relativa variazione ICI nelle forme e termini di legge, aggiungendo nelle annotazioni la dicitura ESTENSIONE DI DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE SU APPARTAMENTO CONCESSO IN USO GRATUITO ABITATO DA : … ( generalità del figlio o del padre concessionario che occupa l’appartamento); la sussistenza di tali requisiti deve essere auto certificata dal contribuente nelle forme prescritte dalla legge ed allegata alla denunzia di variazione.
2) Aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. L’ufficio Tecnico del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile e ne valuta l’ammontare.
3) Terreni agricoli: esenti.
Come fare: il versamento va effettuato in due rate utilizzando l'apposito bollettino postale / modello F24:
La prima rata (ACCONTO), da pagare entro il 16 giugno è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni vigenti;
La seconda rata (SALDO), da corrispondere dal 01 al 16 dicembre, rappresenta il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno al netto di quanto già versato a titolo di acconto ed è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno in corso;
Si può anche pagare in unica rata entro il 16 giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni stabilite dal Comune. Il versamento non dovrà essere effettuato nel caso in cui l'imposta da versare sia pari o inferiore ad €. 12,00; se l'importo da versare è superiore ad €. 12,00, il versamento dovrà essere effettuato per l'intero importo dovuto.
Costi: l'aliquota viene stabilita annualmente dal Comune ed è resa nota attraverso gli uffici comunali competenti e/o tramite il sito internet del Comune di Catenanuova:
www.comunedicatenanuova.it
Note: se le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni o interessi non vengono versate entro i termini stabiliti, viene avviata la procedura della riscossione coattiva, che prevede l'iscrizione nel ruolo esattoriale con maggiorazioni di spesa e eventuali interessi moratori.
Rimborsi
Se sono state versate somme non dovute, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso entro 5 anni dal pagamento o dal giorno in cui è stato accertato che egli ha diritto alla restituzione di quanto ha versato in eccesso.
Ravvedimento operoso
Qualora il contribuente abbia dimenticato e/o omesso di provvedere al pagamento dell’imposta, la vigente normativa in materia consente, mediante il ravvedimento operoso, di sanare entro certi termini gli omessi pagamenti dell’imposta, con il pagamento complessivo della stessa, della corrispondente sanzione in misura ridotta e degli interessi.
I.P.E.P.A. - Imposta sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni
Sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate dallo stato, regione, province comuni da enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi dallo stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
Leggi e regolamenti: D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. regolamento Comunale.
Come fare: Il soggetto per usufruire del servizio deve pagare un’imposta presso l’Ufficio Tributi del Comune di Catenanuova con ccp nr. 10534949.
Costi: le tariffe variano in relazione alla tipologia dello strumento pubblicitario.
Per informazioni dettagliate rivolgersi presso l'Ufficio tributi, 1° piano - stanza n.5 - Municipio - piazza Aldo Moro (ex piazza Municipio) - Cap.94010 Catenanuova.
T.O.S.A.P. - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
Cos’è: è la tassa comunale per l'occupazione di spazi, aree e suolo pubblico, è dovuta da chiunque occupi il suolo pubblico (banchi di vendita, chioschi, ecc.), lo spazio sottostante il suolo pubblico (con serbatoi, intercapedini ecc.) o lo spazio soprastante il suolo pubblico (con tende, faretti, bacheche ecc.).
Per suolo pubblico si intende un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. La tariffa è proporzionale alla superficie occupata; in caso di occupazione di sottosuolo o soprasuolo la superficie da tassare è quella della proiezione dei manufatti sul suolo.
Leggi e regolamenti: D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento Comunale.
Come fare:
In caso di occupazione temporanea di suolo pubblico
a) in caso di occupazione temporanea di suolo pubblico, cioè occupazione per un periodo inferiore all’anno, l’interessato provvede a presentare presso gli uffici comunali il versamento effettuato secondo le vigenti norme di legge e regolamentari e sulla base delle tariffe in vigore. L’ufficio, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dai versamenti, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente, che dovrà provvedere all’integrazione del versamento.
In caso di occupazione permanente del suolo pubblico
b) in caso di occupazione permanente del suolo pubblico, per periodi superiori all’anno, il cittadino richiedente, ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative dai competenti uffici comunali, dovrà provvedere al relativo versamento della tassa sul ccp 11709946 intestato Comune di Catenanuova che gestisce il servizio di riscossione.
Chi deve pagare: il cittadino interessato che ha necessità di occupare un determinato spazio o suolo comunale in via temporanea o permanente.
Costi: i costi variano in relazione alla superficie occupata e la zona.
Il versamento avviene mediante apposito bollettino di pagamento.
TA.R.S.U. - Tassa rifiuti solidi urbani
Servizio trasferito al Comune di Catenanuova presso l'Ufficio Tributi, 1° piano - stanza n. 5 - Municipio - piazza Aldo Moro (ex piazza Municipio) Cap. 94010 Catenanuova.
Cos’è: è la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto, deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio comunale.
Leggi e regolamenti: D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
Come fare: Chi occupa o detiene per la prima volta locali o aree sul territorio comunale deve presentare all'Ufficio tributi la denuncia per il pagamento della tassa.
La stessa procedura va seguita in caso di cambio di residenza, nuova iscrizione o cancellazione nei registri anagrafici.
In caso di variazione della superficie occupata bisogna presentare una nuova istanza con le misure aggiornate dell’immobile.
Chi deve pagare: il cittadino che detiene l’immobile.
Costi: la tassa va calcolata in relazione alla superficie occupata e dai componenti il nucleo familiare.
In atto il servizio di riscossione è gestito dalla Serit Sicilia SpA - Concessione di Enna.